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Il tema del termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi in ambito tributario è dibattuto da molti anni.

In assenza di una normativa speciale sul punto, la dottrina e la giurisprudenza negli anni si sono divise tra chi riteneva il termine di prescrizione ordinario, ossia decennale e chi breve, ossia quinquennale.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione aderiscono alla tesi secondo la quale la prescrizione matura in cinque anni.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA PRESCRIZIONE: COME FUNZIONA OGGI LA PRESCRIZIONE?

  • Gli interessi

La prescrizione degli interessi è disciplinata dal Codice Civile, il quale all’art. 2948 dispone che: «si prescrivono in cinque anni: … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Pur non avendo carattere speciale, la norma citata è chiara nello stabilire che gli importi da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrivono in cinque anni.

  • Le sanzioni

Quanto alle sanzioni, la normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 472/1997, il quale all’art. 20, comma 3, prevede che «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

Tale norma, a differenza dell’art. 2948 del Codice Civile, ha carattere speciale, ossia è inserita all’interno della normativa tributaria.

PRESCRIZIONE INTERESSI E SANZIONI: L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA 

Il tema, come detto, è stato a lungo dibattuto dalla giurisprudenza, la quale si è espressa talvolta in favore del termine decennale e in altre occasioni in favore di quello quinquennale.

Negli ultimi anni, con particolare riferimento alle somme iscritte a ruolo – ossia in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione – si è decisamente rafforzata la corrente favorevole alla prescrizione quinquennale.

I Giudici di legittimità, infatti, con sentenza del 2024 hanno sottolineato che «deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 D.Lgs. n.472/1997 per le sanzioni»

La prescrizione quinquennale viene motivata dall’argomentazione per cui la durata (cinque anni) obbedisce a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa e di applicazione degli interessi.

Nel caso in cui, invece, il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi derivi da un provvedimento giurisdizionale (i.e. sentenza), il termine di prescrizione sarà di dieci anni.

CONCLUSIONI: QUALI SONO I TERMINI DI PRESCRIZIONE?

Alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo (ad esempio presenti in cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, preavvisi di ipoteca, ecc.) si prescrivono nel termine di cinque anni.

La prescrizione può essere eccepita presentando ricorso avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria, qualora ne ricorrano le condizioni, ovvero con istanza di autotutela, oggi disciplinata dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

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