monitoraggiofiscale

Il D.L. n. 167/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. monitoraggio fiscale.

In particolare, l’articolo 4 del predetto Decreto prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicare nella dichiarazione dei redditi all’interno del quadro RW.

Lo scopo del monitoraggio fiscale è quello di limitare i movimenti e le operazioni finanziarie tra Stati diversi, che spesso nascondono operazioni illecite.

Nel caso di investimenti o di attività di natura finanziaria, poi, il contribuente sarà tenuto al pagamento delle imposte IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

Ciò premesso, è importante stabilire:

  • chi sono i contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio tenuti alla compilazione del quadro RW 
  • quando scatta l’obbligo di monitoraggio fiscale.

Chi sono i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale?

La normativa indica le seguenti categorie di contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio: 

  • le persone fisiche: sia privati che titolari di partita IVA;
  • gli enti non commerciali;
  • le società semplici ed equiparate (tra cui anche gli studi professionali);
  • i trust;
  • gli enti di previdenza.

Le attività estere da indicare nel monitoraggio fiscale

La normativa richiama, prevalentemente, gli investimenti all’estero e le attività di natura finanziaria.

È possibile suddividere il campo in: 

  • attività patrimoniali: all’interno di tale categoria si possono annoverare: beni immobili detenuti all’estero, preziosi, gioielli, opere d’arte, beni mobili registrati.
  • attività finanziarie: in tale categoria si possono annoverare: conti correnti, obbligazioni, valute, contratti di natura finanziaria, metalli preziosi, investimenti in genere, azioni.

Non rientrano, invece, in tale categoria i conti correnti di mero deposito, improduttivi di interessi attivi.

Le imposte derivanti dalla compilazione del quadro RW

Le imposte derivanti dalle attività detenute all’estero sono:

  • IVIE, imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero;
  • IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e dichiarazione previsti per la compilazione del quadro RW, sono previste le seguenti sanzioni:

  • dal 3% al 15% per investimenti o attività finanziarie detenute in paesi white list;
  • dal 6% al 30 % per investimenti o attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata, cd. black list;
  • 258 euro per l’omessa compilazione del quadro RW.

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