Il D.L. n. 167/1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. monitoraggio fiscale.
In particolare, l’articolo 4 del predetto Decreto prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicare nella dichiarazione dei redditi all’interno del quadro RW.
Lo scopo del monitoraggio fiscale è quello di limitare i movimenti e le operazioni finanziarie tra Stati diversi, che spesso nascondono operazioni illecite.
Nel caso di investimenti o di attività di natura finanziaria, poi, il contribuente sarà tenuto al pagamento delle imposte IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Ciò premesso, è importante stabilire:
- chi sono i contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio tenuti alla compilazione del quadro RW
- quando scatta l’obbligo di monitoraggio fiscale.
Chi sono i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale?
La normativa indica le seguenti categorie di contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio:
- le persone fisiche: sia privati che titolari di partita IVA;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici ed equiparate (tra cui anche gli studi professionali);
- i trust;
- gli enti di previdenza.
Le attività estere da indicare nel monitoraggio fiscale
La normativa richiama, prevalentemente, gli investimenti all’estero e le attività di natura finanziaria.
È possibile suddividere il campo in:
- attività patrimoniali: all’interno di tale categoria si possono annoverare: beni immobili detenuti all’estero, preziosi, gioielli, opere d’arte, beni mobili registrati.
- attività finanziarie: in tale categoria si possono annoverare: conti correnti, obbligazioni, valute, contratti di natura finanziaria, metalli preziosi, investimenti in genere, azioni.
Non rientrano, invece, in tale categoria i conti correnti di mero deposito, improduttivi di interessi attivi.
Le imposte derivanti dalla compilazione del quadro RW
Le imposte derivanti dalle attività detenute all’estero sono:
- IVIE, imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero;
- IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e dichiarazione previsti per la compilazione del quadro RW, sono previste le seguenti sanzioni:
- dal 3% al 15% per investimenti o attività finanziarie detenute in paesi white list;
- dal 6% al 30 % per investimenti o attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata, cd. black list;
- 258 euro per l’omessa compilazione del quadro RW.


