La conversione del Decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per accedere rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia).
Nello specifico, è prevista la possibilità di rientrare nella definizione per i contribuenti decaduti dal beneficio, ossia per coloro che hanno presentato la domanda nel 2023 e non hanno pagato una o più rate.
Non si tratta di una riapertura del termine per presentare una nuova istanza di rottamazione, ma della rimessione in termini per pagare le rate scadute e non pagate.
Chi può rientrare nei termini del Decreto Milleproroghe
La possibilità è consentita ai soggetti che a seguito della presentazione della domanda non hanno pagato la prima rata o quelle successive, a condizione che venga pagata la rata in scadenza il prossimo 28 febbraio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei prossimi giorni, renderà disponibile il nuovo modello da presentare entro il 30 aprile 2025.
Entro il 30 giugno 2025, poi, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Il contribuente potrà optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio, ovvero in 10 rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027.
Nel caso di pagamento rateale sarà applicato l’interesse del 2% annuo.
Effetti della nuova domanda di riammissione alla rottamazione quater
La domanda di riammissione alla definizione agevolata, oltre al vantaggio di rientrare nel beneficio, impedirà l’avvio di nuove azioni cautelari – quali il fermo amministrativo dei veicoli e l’iscrizione di ipoteca – e di nuove procedure esecutive – quali il pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione o dei crediti in generale – nonché la prosecuzione di quelle già avviate (salvo quelle per cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).
Riassumendo i termini per la domanda di rottamazione quater
I contribuenti che hanno presentato domanda di rottamazione quater e non hanno pagato una o più rate:
- dovranno pagare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025, entro il 5 marzo 2025;
- potranno presentare la nuova domanda entro il 30 aprile 2025;
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute entro il 30 giugno 2025;
- potranno pagare le rate pregresse e quelle successive in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero in 10 rate.
La presentazione della nuova domanda impedirà l’avvio di nuove azioni cautelari o esecutive.
Per tutte le rate è previsto il termine di tolleranza di 5 giorni, già previsto per le precedenti scadenze.




