I pacchetti sanzionatori
Nel precedente articolo Sanzioni UE alla Russia – Avvocato Aprile abbiamo approfondito i pacchetti sanzionatori emessi dall’UE nei confronti della Russia, in conseguenza all’annessione della Crimea del 2014, delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, e alla guerra tra Russia e Ucraina iniziata nel 2022.
Il 24 febbraio 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato il sedicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa
Il 16° pacchetto sanzionatorio si compone dei Regolamenti nn. 2025/390, 2025/389 e 2025/395.
Le misure restrittive e le sanzioni riguardano:
- soggetti: ossia persone ed entità;
- merci;
- servizi
Vediamo le principali novità introdotte.
Sanzioni nei confronti di persone ed entità
I nuovi Regolamenti contemplano 48 nuove persone fisiche e 35 entità (tra queste: 31 russe, 1 bielorussa, 1 cinese, 1 turca e 1 ucraina).
Sono, inoltre, stati introdotti due nuovi criteri per l’individuazione di entità o persone, ossia:
- persone, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi coinvolte in determinate attività come il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi;
- persone, entità o organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio.
L’art. 15bis, del Reg. 269/2014, ha introdotto l’obbligo per gli operatori di adoperarsi al massimo “affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento”.
Sanzioni economiche: le restrizioni alle merci
Il Regolamento 2025/395 ha aggiunto svariati nuovi beni nelle liste dei prodotti oggetto di divieto e ha modificato alcune disposizioni chiave.
- Nuovi prodotti dual-use o quasi dual-use: prevalentemente controller per videogiochi, software per apparecchiature CNC e alcuni prodotti chimici. Le deroghe (valide in generale) sono quelle per scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione, usi medici o farmaceutici.
- Ulteriori divieti per l’esportazione di software per la prospezione di gas e petrolio, trivellazione ed elaborazione di dati sismici.
- Divieto di vendita ed esportazione di dolomite (tariffa 2518), magnesite (tariffa 2519), carta, cartone e prodotti simili (tariffe 4803, 4809 e 4810), vetro di sicurezza (tariffa 7007), minerali (tariffa 2615), prodotti laminati di acciai inossidabili (tariffa 7219 21), paranchi (tariffa 8425 11) e parti di cuscinetti (tariffa 8482 99), alluminio greggio (tariffa 7601).
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie e di assistenza tecnica e/o servizi a qualsiasi persona o entità in Russia nel caso in cui tali beni e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia.
- Prova di tracciabilità dei diamanti: obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compresa la certificazione che i diamanti non siano stati estratti, trasformati o prodotti in Russia.
Restrizioni di servizi
Tra le restrizioni di servizi vi sono:
- Divieto di fornire servizi di costruzione a persone o società russe.
- Divieto di vendere, dare in licenza o trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi a determinati software.
Oltre a ciò, vi sono una serie di ulteriori restrizioni relative a:
- divieto per le entità europee di essere partecipate per più del 25% da entità o persone russe (cd. restrizioni atipiche);
- divieto di effettuare operazioni con determinati porti e chiuse (indicati allegato XLVII, parte B);
- divieto di aggiudicare o conseguire contratti di appalto: esteso anche alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi russi;
- divieto relativo all’aviazione: divieto per i vettori aerei ad effettuare voli in Russia o a vendere, fornire o esportare a un vettore aereo russo o per voli all’interno della Russia aeromobili o beni e tecnologie di cui all’articolo 3quater, paragrafo 1 (allegati XI e XX del Reg. 833/2014);
- divieto relativo alle imprese di trasporto su strada: divieto per tali imprese di modificare il proprio assetto societario così da essere partecipate per più del 25% da entità o persone russe.




