L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di invii massivi nell’ambito del Superbonus, rivolta ai proprietari di immobili che hanno usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 119, del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ma che, al termine dei lavori, non hanno aggiornato i dati catastali dell’immobile.
La misura, introdotta dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), mira a incentivare l’adempimento spontaneo e a colmare eventuali omissioni relative alla dichiarazione di variazione catastale, obbligatoria in determinati casi.
Superbonus: il quadro normativo di riferimento
Le principali fonti normative su cui si basa l’iniziativa sono:
- Articolo 119 del D.L. n. 34/2020, che ha introdotto il Superbonus;
- Articolo 1, commi 86 e 87, della Legge n. 213/2023, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di inviare comunicazioni ai fini dell’adempimento spontaneo;
- D.M. 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina le modalità per la dichiarazione di variazione catastale;
- Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che prevede la possibilità di ridurre le sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea;
- Art. 31 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e art. 60 del D.P.R. n. 1142/1949, che disciplinano gli effetti della variazione catastale ai fini tributari.
Dichiarazione di variazione catastale: quando è obbligatoria
In generale, è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione catastale quando, a seguito di lavori, l’immobile subisce modifiche che ne alterano:
- la superficie utile;
- la distribuzione interna degli spazi;
- la destinazione d’uso;
- la classe catastale o la rendita.
Un criterio tecnico spesso utilizzato è il superamento del 15% del valore dell’immobile originario con gli interventi eseguiti. Tuttavia, anche interventi meno impattanti possono comportare l’obbligo di aggiornamento se modificano le caratteristiche edilizie o funzionali del bene.
È il caso, ad esempio, di:
- frazionamenti o fusioni di unità immobiliari;
- installazione di impianti fotovoltaici rilevanti;
- trasformazione da sottotetto a mansarda abitabile;
- realizzazione di cappotti termici esterni che modificano le superfici.
In cosa consiste la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate?
Con il provvedimento direttoriale n. 38133 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via all’invio di comunicazioni di compliance catastale.
Queste lettere non sono atti di accertamento, ma inviti a:
- regolarizzare eventuali omissioni catastali, se dovute;
- fornire chiarimenti nel caso in cui la dichiarazione catastale non fosse necessaria.
I destinatari delle lettere sono i contribuenti che:
- hanno effettuato interventi agevolati con Superbonus (artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020);
- hanno trasmesso comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura;
- non risultano aver presentato la dichiarazione prevista dal D.M. n. 701/1994.
L’invio può avvenire tramite:
- domicilio digitale (PEC);
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consultazione diretta nel cassetto fiscale online del contribuente.
Quali sono le opzioni per il contribuente?
Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente può:
- presentare la dichiarazione di variazione catastale secondo il D.M. n. 701/1994, beneficiando della riduzione delle sanzioni ex art. 13 del D.lgs. 472/1997;
- inviare documentazione giustificativa all’Agenzia delle Entrate, per dimostrare l’assenza dell’obbligo dichiarativo;
- affidarsi a un professionista (delegato o rappresentante) per gestire la risposta.







