Nel precedente articolo Credito di imposta Ricerca e Sviluppo – R&S – Avvocato Aprile, abbiamo affrontato il tema degli atti di recupero e gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di Ricerca e Sviluppo.
Con il provvedimento n. 224105/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente riaperto i termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo relativo agli anni 2015-2019, offrendo un’opportunità di regolarizzazione anche a coloro che, pur avendone i presupposti, non avevano presentato istanza entro la scadenza precedente del 31 ottobre 2024.
Agenzia delle Entrate: nuovo modello di istanza e scadenza aggiornata
La nuova disciplina, introdotta dal Decreto Legge n. 25/2025, consente la presentazione dell’istanza di riversamento entro il 3 giugno 2025. L’Agenzia delle Entrate ha contestualmente approvato il modello aggiornato e le relative istruzioni, utili sia per chi presenta domanda per la prima volta, sia per coloro che intendono sostituire una precedente istanza, attraverso l’apposita casella «Istanza sostitutiva».
Questa riapertura è particolarmente rilevante per i contribuenti che:
- non avevano aderito alla precedente procedura;
- intendono includere crediti ulteriori o diversi da quelli già oggetto di regolarizzazione;
- vogliono beneficiare delle nuove modalità di versamento e del ricalcolo degli interessi legali.
Modalità di pagamento e aggiornamento degli interessi per i contribuenti
Le somme dovute possono essere versate:
- in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
- oppure in tre rate annuali di pari importo, con scadenze al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026.
Sulle rate successive alla prima, sono dovuti interessi legali calcolati a partire dal 4 giugno 2025, con un vantaggio concreto per i contribuenti che avevano optato per il pagamento rateale, rispetto alla previgente disciplina che faceva decorrere gli interessi dal 16 dicembre 2024.
l’Agenzia delle Entrate assicura benefici anche per i contribuenti che avevano già aderito
Il nuovo provvedimento impatta favorevolmente anche i soggetti che avevano aderito alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024. Infatti, pur mantenendo le stesse scadenze per il versamento rateale, gli interessi legali saranno ora ricalcolati con decorrenza dal 4 giugno 2025, e non più dal dicembre 2024.
Inoltre, chi non avesse effettuato nei termini originari né il pagamento in un’unica soluzione né quello della prima rata, potrà nuovamente accedere alla procedura, mantenendo l’opzione originaria indicata nell’istanza già presentata.
Ambito soggettivo e cause di esclusione
La regolarizzazione riguarda i soggetti che, nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019:
- hanno svolto attività non qualificabili come ricerca e sviluppo ai fini dell’agevolazione;
- hanno applicato in modo non corretto la disciplina normativa (art. 3, comma 1-bis del DL 145/2013);
- hanno commesso errori nel calcolo delle spese ammissibili o nella media storica di riferimento;
- non hanno rispettato i criteri di pertinenza e congruità.
Restano esclusi dalla procedura coloro che abbiano fatto uso di crediti inesistenti derivanti da:
- condotte fraudolente;
- simulazioni soggettive o oggettive;
- false rappresentazioni supportate da documentazione fittizia;
- mancanza totale di documentazione idonea a dimostrare la legittimità del credito.
Agenzia delle Entrate e riversamento credito Ricerca e Sviluppo: considerazioni finali
Questa riapertura concessa dall’Agenzia delle Entrate rappresenta una possibilità di regolarizzazione per imprese e professionisti, che potranno evitare sanzioni accedendo a una procedura spontanea più flessibile anche sotto il profilo economico.
Per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti, è ora il momento di valutare attentamente la possibilità di presentare una nuova istanza o sostituire quella già trasmessa, al fine di mettersi in regola con l’Amministrazione finanziaria in modo agevolato.







