Trasferirsi all’estero per lavorare, vivere o avviare un’attività è una scelta sempre più diffusa tra i cittadini italiani, ma non tutti conoscono le leggi sulla la residenza fiscale all’estero.
Chi decide di cambiare Paese si confronta spesso con un dubbio cruciale: come evitare la doppia imposizione fiscale e, dunque, contestazioni e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?
In particolare, è sufficiente non risultare iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per essere considerati ancora residenti fiscalmente in Italia?
La residenza fiscale: cosa dice la legge
L’art. 2, comma 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni all’anno, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio;
- hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
È una presunzione legale relativa: basta una sola delle tre condizioni per far scattare la residenza fiscale italiana, ma tale presunzione può essere superata da prove concrete che attestino l’effettiva residenza all’estero.
L’orientamento del fisco e gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate
L’attuale orientamento dell’Amministrazione finanziaria vede prevalere la forma sulla sostanza.
In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’art. 3 del TUIR e del principio di tassazione mondiale (cd. worldwide taxation), il contribuente si ritiene avere residenza fiscale in Italia a meno che non sia iscritto all’AIRE per l’anno d’imposta in questione.
Dunque, secondo tale interpretazione, il soggetto non iscritto all’AIRE sarà tenuto al pagamento delle imposte in Italia anche se effettivamente residente all’estero.
L’AIRE quale criterio principale
L’iscrizione è obbligatoria per chi trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia per più di 12 mesi. Tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che l’omessa iscrizione AIRE non sia sufficiente a confermare la residenza fiscale in Italia.
Nello specifico, già nel 2015 la Corte di Cassazione aveva evidenziato che l’iscrizione all’AIRE è un elemento sintomatico della volontà del contribuente, ma non ha natura costitutiva né è decisiva.
Ciò significa che un contribuente può dimostrare di essere residente fiscalmente all’estero anche in assenza di iscrizione AIRE, se fornisce elementi oggettivi a sostegno.
Quando prevale la sostanza sulla forma: la giurisprudenza recente
Numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria hanno riconosciuto che, ai fini della residenza fiscale, valgono i fatti concludenti.
Tra questi:
- l’effettiva residenza o domicilio in un altro Stato;
- l’attività lavorativa stabile svolta all’estero;
- la regolare imposizione fiscale nel Paese ospitante;
- l’assenza di legami economici e personali in Italia;
- la presenza di un centro di interessi, affettivi oltre che economici, all’estero;
- la disponibilità di un’abitazione permanente nel nuovo Stato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, ad esempio, ha annullato un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente che viveva e lavorava in Polonia, rilevando che: «l’abitazione permanente, i legami personali ed economici più stretti, la percezione di redditi esteri e il pagamento delle imposte in Polonia dimostrano inequivocabilmente la residenza effettiva nel Paese estero».
Anche la CGT di primo grado di Treviso ha confermato lo stesso principio, sottolineando che: «il criterio per accertare la residenza fiscale convenzionale non può che fondarsi su situazioni fattuali da cui poter individuare l’effettivo luogo ove il soggetto ha stabilito il proprio centro di interessi vitali».
Residenza fiscale e convenzioni contro le doppie imposizioni
Ai fini della determinazione della residenza fiscale, oltre alla normativa interna è necessario fare riferimento alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
L’art. 75 del D.P.R. 600/1973 chiarisce che: «Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia».
Dunque, anche qualora un contribuente fosse erroneamente considerato residente da entrambe le Amministrazioni, prevale la residenza effettiva individuata in base a tali criteri convenzionali.
Residenza fiscale: Conclusioni
Chi trasferisce all’estero la propria residenza, anche se non iscritto all’AIRE, può tutelarsi seguendo alcune buone pratiche, quali:
- documentare la propria residenza estera con contratti, utenze, attestazioni del datore di lavoro, dichiarazioni fiscali locali;
- evitare legami economici e personali rilevanti in Italia;
- conservare prove della permanenza estera (biglietti, permessi di soggiorno, dichiarazioni fiscali);
- valutare la residenza alla luce delle Convenzioni internazionali, anche in caso di doppia residenza presunta.






