L’evoluzione normativa della disciplina IMU
L’Imposta Municipale Propria (IMU), è stata ridisciplinata dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), la quale ha sostituito definitivamente l’IMU e la TASI precedenti, semplificando il quadro tributario e confermando il principio secondo cui il presupposto impositivo è il possesso di immobili sul territorio comunale
Una delle novità introdotte riguarda la sostituzione della nozione di “casa coniugale” con quella di “casa familiare” assegnata al genitore affidatario dei figli, con conseguenze rilevanti sul piano della soggettività passiva dell’imposta.
La soggettività passiva in caso di separazione o divorzio
Fino al 2019, la normativa prevedeva espressamente l’esclusione dall’IMU della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione o divorzio.
In tali casi, il diritto di abitazione era riconosciuto in capo al coniuge assegnatario e, conseguentemente, su di esso gravava la soggettività passiva dell’imposta.
Dal 2020, invece, il legislatore ha riformulato la disposizione, limitando l’assimilazione ad abitazione principale alla “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli” (art. 1, comma 741, lett. c, n. 4, L. 160/2019).
Interpretazioni e criticità applicative
Il mutamento lessicale ha suscitato dubbi interpretativi:
- secondo un’interpretazione restrittiva, l’esenzione sarebbe applicabile solo nei casi in cui l’assegnatario sia anche genitore affidatario di figli minori o non autosufficienti, con conseguente esclusione nelle separazioni senza figli o con figli maggiorenni;
- al contrario, secondo un’interpretazione estensiva, la Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020 ha chiarito che la nuova formulazione non ha natura limitativa, bensì estensiva, volta a ricomprendere anche le ipotesi di convivenze more uxorio: “nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.
La giurisprudenza più recente
La Corte di Giustizia Tributaria di Treviso, con una recente sentenza del 2025, ha sposato l’interpretazione estensiva, affermando che la nuova norma non riduce le ipotesi di esenzione, ma le amplia.
Secondo il Giudice tributario, la sostituzione del termine “casa coniugale” con “casa familiare” serve a garantire tutele anche nelle situazioni non matrimoniali, senza privare di esenzione i casi già previsti dalla normativa precedente
Il caso concreto
Il ricorso è stato promosso da un contribuente proprietario di un immobile assegnato all’ex coniuge a seguito di separazione consensuale pronunciata con sentenza del 2002.
Fino al 2019 il contribuente non aveva versato l’IMU, correttamente, poiché la normativa vigente attribuiva il diritto di abitazione al coniuge assegnatario e ne faceva gravare su di lui la soggettività passiva.
Dal 2020, con l’introduzione della nuova IMU, il Comune aveva ritenuto che, mancando l’affidamento di figli minori o non autosufficienti, l’imposta fosse tornata a carico del proprietario, respingendo poi l’istanza di rimborso delle somme versate negli anni 2020-2023.
Il contribuente, assistito dallo scrivente Studio legale, ha quindi impugnato il diniego, sostenendo che la modifica normativa non avesse natura restrittiva ma estensiva, volta ad includere anche le ipotesi di convivenza non matrimoniale e a confermare la continuità con la disciplina previgente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, con sentenza del 17 settembre 2025, ha accolto il ricorso, ritenendo che la sostituzione della nozione di “casa coniugale” con quella di “casa familiare” non restringa il campo di applicazione dell’esenzione IMU, ma ne ampli la portata.
Il Giudice ha richiamato la circolare MEF n. 1/DF del 2020, secondo cui “nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina”, e ha disposto il rimborso delle somme versate.
Conclusioni
Il tema dell’IMU sulla casa familiare assegnata resta di grande attualità.
La prassi ministeriale e la più recente giurisprudenza convergono nel senso di una tutela ampia, che salvaguardi la funzione sociale dell’assegnazione dell’immobile e garantisca certezza ai contribuenti.
In attesa di eventuali ulteriori interventi legislativi o di un consolidamento della giurisprudenza di legittimità, il quadro interpretativo attuale sembra orientato a confermare la continuità con la disciplina precedente, evitando oneri tributari ingiustificati per chi già gode dell’assegnazione della casa familiare.







